Art. 266.

  I saggi di contributo per estensione e coltura non possono superare
il limite massimo per ettaro previsto dall'art. 257.
  Per  le  proprieta'  agricole  o forestali di limitata estensione i
saggi,   commisurati   all'imposta   a   norma   del   comma  secondo
dell'articolo  precedente,  sono determinati in relazione ai saggi di
contributo stabiliti per le colture.