Art. 273.

  L'avviso  della  pubblicazione  dei  ruoli  e  le  cartelle che gli
esattori  trasmettono  ai  singoli  contribuenti, si fanno secondo il
modulo  prescritto  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale.
  Lo  stesso  Ministero,  di  concerto con quello delle finanze, puo'
stabilire  che  l'avviso e le cartelle riguardanti l'imposta erariale
sui  terreni  indichino  anche  i  ruoli e le quote dei contributi di
assicurazione.