Art. 277.

  Entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento
e,  in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora ovvero dalla
notificazione   del  ruolo,  coloro  che  vi  sono  iscritti  possono
reclamare  all'intendente  di  finanza  competente  per Provincia per
chiedere   la  revisione  o  correzione  della  rispettiva  quota  di
contributo.
  E'  ammesso  il  reclamo  per  i  ruoli formati in base all'imposta
fondiaria,  qualora  la  quota  di  contributo  iscritta  al nome del
reclamante,  in  rapporto alla complessiva estensione catastale delle
sue  proprieta'  agricole e forestali, calcolate le frazioni nel modo
indicato  dall'art.  275,  risulti  superiore  al  saggio massimo per
ettaro, nel qual caso si fa luogo allo sgravio della eccedenza.
  Il  ricorso  non  sospende  in  nessun  caso l'obbligo di pagare il
contributo  portato sui ruoli, salvo il diritto all'eventuale sgravio
o rimborso di quanto risultasse non dovuto.