Art. 131.
      (Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi)

  In  luogo  del  cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo
comma   dell'art.   130,   qualora  sia  ammessa  la  riunione  o  la
ricongiunzione  del  nuovo  con  il precedente servizio, il personale
interessato puo' optare per tale riunione o ricongiunzione, con tutti
gli effetti previsti dagli ordinamenti applicabili nei singoli casi.
  Per  l'esercizio  dell'opzione  si  osservano le disposizioni degli
art. 151 e 262, ultimo comma.
  Il  personale  che  abbia  esercitato  l'opzione perde il godimento
della  pensione  o  dell'assegno  gia' conseguiti e deve rifondere le
rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.
  All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento
di  quiescenza  da  liquidarsi sulla base della totalita' dei servizi
prestati  e  secondo  le  norme  applicabili  in  relazione  a  detta
cessazione.
  Si osservano le disposizioni dell'art. 118.
  Nei  casi  di  cumulo  di  servizi  resi  con iscrizione alle casse
pensioni,  amministrate  dalla  Direzione  generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o
fondi  speciali  per  pensioni  amministrati  da  comuni,  province o
istituzioni  pubbliche  di assistenza e beneficenza, non si applicano
le  norme  contenute  nei  commi secondo, terzo e quarto del presente
articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle
rate  di  pensione  percepite  si  effettuano  secondo  le norme e le
modalita'  contemplate  dagli  ordinamenti  delle casse pensioni, dei
monti  pensioni  degli  istituti  o fondi speciali per pensioni sopra
indicati.