Art. 134.
                (Reiscrizioni a casse di previdenza)

  Nel  caso  di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad
una  delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza,
amministrati  dal  Ministero  del tesoro, seguita da continuazione di
iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano
le disposizioni dei commi seguenti.
  Qualora   il  dipendente  iscritto  ad  una  delle  casse  pensioni
precedentemente  indicate  cessi  dal  servizio  e  sia trattenuto in
servizio o riprenda servizio presso lo stesso ente, con continuazione
di  iscrizione  o  con  reiscrizione  alla  cassa  medesima, le norme
contenute  nei  primi  tre  commi  dell'art. 133 trovano applicazione
soltanto  nei  casi  in  cui la cessazione dal servizio non derivi da
collocamento  a riposo per limiti di eta' previsti da legge, da norme
regolamentari  o  da  contratto  collettivo  di  lavoro  a  carattere
nazionale.
  Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate
nel  comma precedente debbano applicarsi, il dipendente puo' chiedere
il  trattamento  di  pensione  spettante per la totalita' dei servizi
resi   con   iscrizione  e  con  continuazione  di  iscrizione  o  di
reiscrizione  alla  cassa oppure i separati trattamenti di pensione e
di  pensione  aggiuntiva  relativi, rispettivamente, al servizio reso
con  iscrizione e da quello reso con continuazione di iscrizione o di
reiscrizione;  la  pensione rimane comunque sospesa per la durata del
servizio reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione.