Art. 135.
         (Personale in servizio alla data del 1 marzo 1966)

  Nei  confronti  del  personale  che  alla  data del 1 marzo 1966 si
trovava  in servizio in una delle posizioni previste dall'art. 133 ed
era  titolare  di  una pensione per i servizi prestati anteriormente,
continuano  ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966
in  materia  di cumulo fra pensione e assegni di attivita', salvo che
il  personale  stesso  abbia  esercitato  opzione  per  la riunione o
ricongiunzione dei servizi.