Art. 48 
 
 
                        Finalita' del bail-in 
 
  1. Il bail-in e' disposto: 
  a)  per  ripristinare  il  patrimonio  di  un   soggetto   di   cui
all'articolo 2 sottoposto a risoluzione nella  misura  necessaria  al
rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la  fiducia
del mercato, se l'applicazione del  bail-in,  anche  unitamente  alle
misure di riorganizzazione aziendale, e' sufficiente  a  prospettarne
il risanamento; o 
  b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II,  per  ridurre  il
valore nominale delle passivita' cedute, inclusi i titoli di  debito,
o per convertire queste passivita' in capitale. 
  2. Nei confronti del soggetto al quale viene applicato  il  bail-in
puo' essere disposta la trasformazione della forma  giuridica,  anche
successivamente alla chiusura della risoluzione. Non si applicano gli
articoli 2437, 2497-quater, 2545-undecies, ne' le disposizioni  della
Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V del codice  civile,  ad
eccezione degli articoli 2498 e 2500,  che  si  applicano  in  quanto
compatibili.