Art. 55 
 
 
             Tasso di conversione del debito in capitale 
 
  1. Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore  per
le perdite subite a seguito della riduzione o della  conversione;  se
la conversione e' disposta quando il patrimonio netto del soggetto al
quale e' applicato  il  bail-in  ha  valore  positivo,  il  tasso  di
conversione e' definito in modo da diluire in  maniera  significativa
l'incidenza delle azioni e delle altre partecipazioni esistenti. 
  2. La Banca d'Italia puo' applicare tassi di conversione diversi  a
categorie di  passivita'  aventi  posizione  diversa  nell'ordine  di
priorita' applicabile in sede concorsuale. Se si applicano  tassi  di
conversione  diversi,  il  tasso  di  conversione  applicabile   alle
passivita'  sovraordinate  in  tale  ordine  e'  maggiore  di  quello
applicabile alle passivita' subordinate.