Art. 57 
 
 
                         Effetti del bail-in 
 
  1. La riduzione o  la  conversione  sono  pienamente  efficaci  dal
momento   individuato   ai   sensi   dell'articolo   32,   comma   2,
indipendentemente   dall'esecuzione    di    qualsiasi    adempimento
amministrativo o procedurale connesso, ivi inclusi: 
  a) la modifica di registri, albi o elenchi rilevanti; 
  b) l'esclusione di azioni o altre  partecipazioni  o  strumenti  di
debito dalla negoziazione nelle rispettive sedi di negoziazione; 
  c)  l'ammissione  di  nuove  azioni  o  altre  partecipazioni  alle
negoziazioni in una sede di negoziazione; 
  d) la riammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati o  in
altri sistemi di negoziazione di eventuali strumenti  di  debito  che
sono stati oggetto di riduzione senza il requisito di  pubblicare  un
prospetto. 
  2. Gli adempimenti amministrativi e procedurali sono eseguiti anche
su iniziativa della Banca d'Italia. 
  3. Quando una passivita' e' interamente cancellata, gli obblighi  a
carico dell'ente sottoposto a risoluzione  sorti  in  relazione  alla
passivita' sono estinti a tutti gli effetti e il loro adempimento non
puo' essere richiesto nell'ambito di  successive  procedure  relative
all'ente sottoposto a risoluzione, ne' al suo avente causa. 
  4. Quando una passivita' e' ridotta parzialmente, lo strumento o il
contratto dal quale deriva la passivita' originaria resta efficace in
relazione al debito residuo, salve le  modifiche  dell'importo  degli
interessi da pagare conseguenti alla riduzione e alle altre modifiche
dei termini contrattuali ai sensi dell'articolo 60, comma 1,  lettera
i).