Art. 220 bis 
 
Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati  e  non
  pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82
  e  seguenti  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
  regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decreto
  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 
 
  1.  Al  fine  di  contenere  l'impatto  economico  sulle  attivita'
professionali  conseguente  all'emergenza  sanitaria   da   COVID-19,
l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle
prestazioni professionali di cui agli  articoli  82  e  seguenti  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n.115, iscritto nel programma 1.4 «Servizi
di  gestione  amministrativa  per  l'attivita'   giudiziaria»   della
missione 1 «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero  della
giustizia, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020,  da
destinare alla corresponsione  dei  crediti  maturati  e  non  pagati
relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli
anni pregressi. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato  dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 82 e seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di spese di giustizia): 
              «Art. 82 - Onorario e spese del difensore 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. L'onorario e le spese spettanti  al  difensore  sono
          liquidati  dall'autorita'  giudiziaria   con   decreto   di
          pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che,
          in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi  delle
          tariffe professionali vigenti relative ad onorari,  diritti
          ed indennita', [e previo parere del consiglio dell'ordine,]
          tenuto conto della natura  dell'impegno  professionale,  in
          relazione all'incidenza degli atti  assunti  rispetto  alla
          posizione processuale della persona difesa. 
              2.   Nel   caso   in   cui   il   difensore    nominato
          dall'interessato sia iscritto in un elenco  degli  avvocati
          di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui
          ha sede il magistrato competente a conoscere del  merito  o
          il magistrato davanti al quale pende il processo, non  sono
          dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla
          tariffa professionale. 
              3. Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e
          alle parti, compreso il pubblico ministero.» 
              «Art.  83  -  Onorario  e  spese  dell'ausiliario   del
          magistrato e del consulente tecnico di parte 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1.    L'onorario    e    le    spese    spettanti    al
          difensore,all'ausiliario del  magistrato  e  al  consulente
          tecnico di parte sono liquidati dall'autorita'  giudiziaria
          con decreto di pagamento, secondo  le  norme  del  presente
          testo unico. 
              2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna
          fase o grado  del  processo  e,  comunque,  all'atto  della
          cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha
          proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione
          procede  il  giudice  di  rinvio,  ovvero  quello  che   ha
          pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso,
          il  giudice   competente   puo'   provvedere   anche   alla
          liquidazione dei compensi dovuti per  le  fasi  o  i  gradi
          anteriori del processo, se il provvedimento  di  ammissione
          al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione. 
              3.  Il  decreto   di   pagamento   e'   comunicato   al
          beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. 
              3-bis. Il decreto di pagamento e'  emesso  dal  giudice
          contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude
          la fase cui si riferisce la relativa richiesta.» 
              «Art. 84 - Opposizione al decreto di pagamento 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Avverso il decreto  di  pagamento  del  compenso  al
          difensore, all'ausiliario del magistrato  e  al  consulente
          tecnico  di  parte,  e'  ammessa   opposizione   ai   sensi
          dell'articolo 170.» 
              «Art. 85 - Divieto di percepire compensi o rimborsi 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Il  difensore,  l'ausiliario  del  magistrato  e  il
          consulente  tecnico  di  parte  non  possono   chiedere   e
          percepire dal  proprio  assistito  compensi  o  rimborsi  a
          qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente
          parte del testo unico. 
              2. Ogni patto contrario e' nullo. 
              3. La violazione del divieto costituisce grave illecito
          disciplinare professionale.» 
              «Art. 86 - Recupero delle somme da parte dello Stato 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare  in
          danno  dell'interessato  le  somme   eventualmente   pagate
          successivamente   alla   revoca   del   provvedimento    di
          ammissione.» 
              «Art.  87  -  Servizio  al  pubblico  in   materia   di
          patrocinio a spese dello Stato 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Il servizio al pubblico per il  patrocinio  a  spese
          dello Stato e' disciplinato dall'articolo 20,  della  legge
          29 marzo 2001, n. 134.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note all'art. 2.