Art. 99 
 
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla  disattivazione  -
  Svolgimento delle operazioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
  230, articolo 56). 
 
  1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 98, comma 1,  trasmettono
all'ISIN,  non  oltre   sessanta   giorni   dal   ricevimento   della
documentazione prevista allo stesso articolo 98, comma 3, le  proprie
eventuali osservazioni. 
  2. L'ISIN, esaminata l'istanza  di  autorizzazione  e  la  relativa
documentazione   e   tenendo   conto   delle    osservazioni    delle
amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse
amministrazioni una  relazione  con  le  proprie  valutazioni  e  con
l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare. 
  3. Le amministrazioni di cui al comma 1, non  oltre  trenta  giorni
dal ricevimento della  relazione  trasmettono  le  loro  osservazioni
finali all'ISIN il quale predispone e trasmette  al  Ministero  dello
sviluppo  economico  il  proprio  parere  con   l'indicazione   delle
eventuali prescrizioni. 
  4. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  assicura  l'effettiva
partecipazione  da  parte  del  pubblico  ai   processi   decisionali
concernenti   il   rilascio    dell'autorizzazione,    mediante    la
pubblicazione sul proprio sito  web  istituzionale  dello  schema  di
decreto  e  della  relativa  documentazione   entro   trenta   giorni
dall'acquisizione  agli  atti  dei  pareri  di  tutte  le   autorita'
competenti, assicurando che il pubblico possa  esprimere  le  proprie
osservazioni al riguardo entro trenta giorni dalla  pubblicazione,  e
che delle stesse si tenga debitamente conto nel decreto autorizzativo
da emanare e pubblicare entro quarantacinque giorni dal termine della
consultazione del pubblico. 
  5. Il Ministro dello sviluppo economico  rilascia  l'autorizzazione
di  cui  all'articolo  98,   condizionandola   all'osservanza   delle
eventuali prescrizioni definite dall'ISIN. 
  6. Con l'autorizzazione sono altresi'  definite  le  operazioni  di
disattivazione   rilevanti   per   la   sicurezza   nucleare   e   la
radioprotezione. Per tali operazioni il titolare  dell'autorizzazione
per la disattivazione presenta i relativi progetti particolareggiati,
ovvero i piani operativi, da  sottoporre  all'approvazione  dell'ISIN
prima della loro attuazione. 
  7.  L'esecuzione  delle  operazioni  avviene  sotto  la   vigilanza
dell'ISIN che, in relazione al  loro  avanzamento  e  sulla  base  di
specifica  istanza   del   titolare   dell'autorizzazione,   verifica
l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza delle
singole  disposizioni  del  presente  decreto  e  delle  prescrizioni
emanate.