((Art. 63 bis 
 
Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre  2017,  n.  168,  in
  materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute  aventi
  a oggetto terreni a uso civico 
 
  1. All'articolo 3 della  legge  20  novembre  2017,  n.  168,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e  permute
aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio  civico
in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che
i predetti terreni: 
  a) abbiano irreversibilmente perso la  conformazione  fisica  o  la
destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per
oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore  della
legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali  opere  realizzate  siano
state autorizzate dall'amministrazione comunale; 
  b) siano stati utilizzati in conformita' ai  vigenti  strumenti  di
pianificazione urbanistica; 
  c) non  siano  stati  trasformati  in  assenza  dell'autorizzazione
paesaggistica o in difformita' da essa. 
  8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui
al comma 8-bis  hanno  a  oggetto  terreni  di  superficie  e  valore
ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei
comuni, delle regioni e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. I trasferimenti dei  diritti  e  le  permute  comportano  la
demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e  a  essi
si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
  8-quater. I terreni dai quali sono  trasferiti  i  diritti  di  uso
civico ai sensi di quanto disposto  dai  commi  8-bis  e  8-ter  sono
sdemanializzati e su di essi e' mantenuto il vincolo  paesaggistico».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.))