Art. 123. (Art. 124 T. U. 1926). Le guide, gli interpreti, i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la licenza del questore. Oltre quanto e' disposto dall'art. 11, la licenza puo' essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralita' pubblica o il buon costume. La concessione della licenza e' subordinata all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente.