(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 123)
 
                              Art. 123. 
 
                       (Art. 124 T. U. 1926). 
 
  Le guide, gli interpreti, i corrieri e i  portatori  alpini  devono
ottenere la licenza del questore. 
 
  Oltre quanto e' disposto  dall'art.  11,  la  licenza  puo'  essere
negata a chi ha riportato condanna  per  reati  contro  la  moralita'
pubblica o il buon costume. 
 
  La concessione della licenza e' subordinata all'accertamento  della
capacita' tecnica del richiedente.