(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 125)
 
                              Art. 125. 
 
                       (Art. 126 T. U. 1926). 
 
  Le persone indicate negli  articoli  precedenti  sono  obbligate  a
portare sempre con loro il certificato o la  licenza  di  cui  devono
essere munite, e ad esibirli a  ogni  richiesta  degli  ufficiali  od
agenti di pubblica sicurezza.