(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 126)
 
                              Art. 126. 
 
                       (Art. 127 T. U. 1926). 
 
  Non puo' esercitarsi il commercio di cose  antiche  o  usate  senza
averne  fatta  dichiarazione  preventiva  all'autorita'   locale   di
pubblica sicurezza.