Art. 128. (Art. 129 T. U. 1926). I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identita' o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone, che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi predetti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.