(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 128)
 
                              Art. 128. 
 
                       (Art. 129 T. U. 1926). 
 
  I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti  e  le  altre  persone
indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni  se
non con le persone provviste della carta  di  identita'  o  di  altro
documento  munito  di  fotografia,  proveniente  dall'Amministrazione
dello Stato. 
 
  Essi devono  tenere  un  registro  delle  operazioni  che  compiono
giornalmente, in cui sono annotate le generalita'  di  coloro  con  i
quali le operazioni stesse  sono  compiute  e  le  altre  indicazioni
prescritte dal regolamento. 
 
  Tale registro deve essere  esibito  agli  ufficiali  ed  agenti  di
pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. 
 
  Le   persone,   che   compiono   operazioni   con   gli   esercenti
sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi
predetti. 
 
  L'esercente, che ha comprato cose preziose, non  puo'  alterarle  o
alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che  si  tratti
di oggetti comprati presso  i  fondachieri  o  i  fabbricanti  ovvero
all'asta pubblica.