Art. 76. Il sindaco, ricevuta la denuncia di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini, dispone per adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne da' immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dispone l'abbattimento sul posto dei bovini ammalati e sospetti di malattia, nonche', quando la misura e' ritenuta necessaria ai fini della sicura estinzione del focolaio, di quelli sospetti di contaminazione. Gli animali morti in seguito alla malattia e le carni dichiarate non commestibili devono essere distrutti a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Le pelli possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.