(Regolamento di polizia veterinaria- art. 76)
                              Art. 76. 
 
 
  Il sindaco, ricevuta la  denuncia  di  pleuro-polmonite  essudativa
contagiosa  dei  bovini,   dispone   per   adozione   d'urgenza   dei
provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che,
a sua volta, ne da' immediata  comunicazione  all'Alto  Commissariato
per l'igiene e la sanita' pubblica. 
  il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona
infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'art.  265  del  testo
unico delle leggi sanitarie approvato con  regio  decreto  27  luglio
1934, n. 1265, dispone l'abbattimento sul posto dei bovini ammalati e
sospetti  di  malattia,  nonche',  quando  la  misura   e'   ritenuta
necessaria ai fini della sicura estinzione del  focolaio,  di  quelli
sospetti di contaminazione. 
  Gli animali morti in seguito alla malattia e  le  carni  dichiarate
non commestibili  devono  essere  distrutti  a  norma  dell'art.  10,
lettera e), del presente regolamento. 
  Le pelli possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte  ad
un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.