Art. 203. I consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili. Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni e' determinata dalla sorte. Egualmente per sorte e' determinata la scadenza dei membri della giunta municipale e della deputazione provinciale nel primo anno. In appresso la scadenza e' determinata dall'anzianita'. Perdendosi la qualita' di consigliere, si cessa dal far parte della giunta e della deputazione. Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi, ai termini del primo paragrafo del presente articolo.