(Allegato A-art. 203)
 
                              Art. 203. 
 
  I consiglieri durano in funzione  cinque  anni.  Si  rinnovano  per
quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili. 
 
  Dopo l'elezione generale, la scadenza nei  primi  quattro  anni  e'
determinata dalla sorte. 
 
  Egualmente per sorte e' determinata la scadenza  dei  membri  della
giunta municipale e della deputazione provinciale nel primo anno. 
 
  In appresso la scadenza e' determinata dall'anzianita'. 
 
  Perdendosi la qualita' di consigliere, si cessa dal far parte della
giunta e della deputazione. 
 
  Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per
qualsiasi ragione avranno cessato di  appartenere  al  consiglio,  ne
dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi, ai termini  del
primo paragrafo del presente articolo.