Art. 211. Chi presiede l'adunanza dei consigli creati colla presente legge e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarita' delle discussioni e deliberazioni. Ha la facolta' di sospendere e disciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sotto-prefetto se si tratta di consiglio comunale, o di giunta municipale, ed al ministro dell'interno se degli altri. Puo' nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto. Si fara' menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procedera' all'arresto. L'individuo arrestato sara' custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.