(Allegato A-art. 211)
 
                              Art. 211. 
 
  Chi presiede l'adunanza dei consigli creati colla presente legge e'
investito   di   potere   discrezionale   per   mantenere   l'ordine,
l'osservanza delle  leggi,  e  la  regolarita'  delle  discussioni  e
deliberazioni. 
 
  Ha la facolta' di sospendere e  disciogliere  l'adunanza  facendone
processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sotto-prefetto  se
si tratta di consiglio  comunale,  o  di  giunta  municipale,  ed  al
ministro dell'interno se degli altri. 
 
  Puo'  nelle  sedute  pubbliche,  dopo  aver  dati   gli   opportuni
avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio  chiunque  sia
causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto. 
 
  Si  fara'  menzione  di  quest'ordine  nel  processo   verbale,   e
sull'esibizione del medesimo si procedera' all'arresto. 
 
  L'individuo arrestato sara' custodito per 24 ore, senza pregiudizio
del procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.