(Allegato A-art. 216)
 
                              Art. 216. 
 
  L'iniziativa  delle  proposte  da  sottoporsi  ai  consigli  spetta
indistintamente  all'autorita'  governativa,  ai  presidenti  ed   ai
consiglieri. 
 
  Saranno prima discusse le proposte dell'autorita' governativa,  poi
quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di
presentazione.