(Allegato A-art. 229)
 
                              Art. 229. 
 
  Sara' sempre necessario il consenso dei consigli per eseguire opere
attorno a costruzioni  di  cui  le  leggi  pongano  eventualmente  il
ristabilimento  o  la  riparazione  a  carico  del  corpo  che   essi
rappresentano, quando  tali  opere  interessino  la  sicurezza  e  la
solidita' delle costruzioni stesse. 
 
  Il consenso e' dato con deliberazione soggetta alle  stesse  regole
prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo  medesimo,
e la sua mancanza, oltre il dar diritto  di  ottenere  immediatamente
dal giudice ordinario la  inibizione  contro  la  prosecuzione  delle
opere, ne rendera' gli autori responsabili in proprio.