Art. 229. Sara' sempre necessario il consenso dei consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidita' delle costruzioni stesse. Il consenso e' dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne rendera' gli autori responsabili in proprio.