Art. 234. I membri delle amministrazioni ed uffizi provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione. Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili. L'autorita' giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sotto-prefetto, procedera' all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.