(Allegato A-art. 234)
 
                              Art. 234. 
 
  I membri delle amministrazioni ed  uffizi  provinciali  e  comunali
sono responsabili delle carte loro affidate. 
 
  Occorrendo di  consegnarle  ad  altri  per  servizio  pubblico,  si
osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione. 
 
  Le persone che le avranno  ricevute  ne  rimarranno  a  loro  volta
contabili. 
 
  L'autorita'  giudiziaria,   dietro   richiesta   del   prefetto   o
sotto-prefetto, procedera' all'immediato sequestro delle carte presso
i detentori.