(Regolamento di polizia mortuaria- art. 76)
                              Art. 76. 
  1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere  posto  in  loculo  o
tumulo o nicchia separati. 
  2. I loculi possono essere a piu' piani sovrapposti. 
  3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il  diretto
accesso al feretro. 
  4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita
interamente in opera o che sia costituita da elementi  prefabbricati,
deve rispondere  ai  requisiti  richiesti  per  la  resistenza  delle
strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per
la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. 
  5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate 
per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. 
  6. Le pareti dei loculi,  sia  verticali  che  orizzontali,  devono
avere caratteristiche di impermeabilita' ai  liquidi  ed  ai  gas  ed
essere in grado di mantenere nel tempo tali proprieta'. 
  7. I piani di appoggio dei feretri devono  essere  inclinati  verso
l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. 
  8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata  con  muratura  di
mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. 
  9. E' consentita, altresi'  la  chiusura  con  elemento  in  pietra
naturale o con lastra di cemento armato  vibrato  o  altro  materiale
avente le stesse caratteristiche di stabilita', di spessori  atti  ad
assicurare la dovuta resistenza meccanica  e  sigillati  in  modo  da
rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.