Art. 73. Cause di cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione gia' disciplinati negli articoli 42 (Assenze per malattia), 44 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermita' dovute a causa di servizio) e 66 (Codice disciplinare), ha luogo: a) al compimento del limite di eta' o al raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'Azienda o Ente, ai sensi delle norme di legge in vigore; b) per dimissioni del dipendente; c) per decesso del dipendente; d) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito per l'accesso; e) per recesso unilaterale ai sensi dell'art. 72 del decreto-legge n. 112/2008. 2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a), non e' dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta' prevista. L'Azienda o Ente comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. 3. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il dipendente deve dare comunicazione scritta all'Azienda o Ente rispettando i termini di preavviso.