(Allegato-art. 87)
                              Art. 87. 
                Effetti dei nuovi stipendi tabellari 
 
    1.  Gli  incrementi  degli  stipendi  tabellari  stabiliti  dagli
articoli 85 (Incrementi dello stipendio tabellare) e 86  (Trattamento
economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento)  hanno
effetto, alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di  cui
all'art. 85 (Incrementi dello stipendio tabellare), sulla tredicesima
mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, sul  trattamento
di fine rapporto, sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita'
di cui all'art.  10  del  C.C.N.L.  6  maggio  2010  integrativo  del
C.C.N.L. del 17 ottobre 2008 dell'Area IV e III con riferimento  alla
sola dirigenza sanitaria e delle professioni  sanitarie  (Sospensione
cautelare  in  caso   di   procedimento   penale),   sulle   ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui  contributi
di  riscatto.  Agli  effetti  dell'indennita'  premio  di   servizio,
dell'indennita'  sostitutiva  di  preavviso  e  di  quella   prevista
dall'art.  2122  del  codice   civile   si   considerano   solo   gli
scaglionamenti maturati alla  data  di  cessazione  del  rapporto  di
lavoro. 
    2. I benefici economici risultanti dalla  applicazione  dell'art.
85 (Incrementi dello stipendio tabellare) e dell'art. 86 (Trattamento
economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad  esaurimento)  sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi  previsti  al
personale dirigente comunque cessato  dal  servizio,  con  diritto  a
pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.