(Protocollo-art. 42)
                             ARTICOLO 42 
                     Legislazione complementare 
   Conformemente  all'articolo  106,  paragrafo   6   del   trattato,
immediatamente dopo la decisione  sulla  data  d'inizio  della  terza
fase, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione e previa consultazione  del  Parlamento  europeo  e
della BCE, o  deliberando  su  raccomandazione  della  BCE  e  previa
consultazione del Parlamento europeo e della Commissione,  adotta  le
disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2,  30.4
e 34.3 del presente statuto.