Art. 1005 Corsi di specializzazione 1. Al termine del corso di specializzazione, di cui all'articolo 1745 del codice, l'infermiera che lo ha frequentato sostiene un esame. La commissione esaminatrice e' composta di un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana che presiede, del direttore, di un insegnante dei corsi, dell'insegnante che ha impartito l'insegnamento di specializzazione e dell'ispettrice. La votazione e' effettuata a cinquantesimi e ogni commissario puo' assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione di almeno 35/50. 2. L'infermiera che ha superato l'esame ottiene un certificato firmato dai componenti la commissione esaminatrice; e ha il diritto di apporre al nastro della propria medaglia distintivo, e al relativo nastrino, il segno corrispondente della sua specializzazione, stabilito dal presidente nazionale d'intesa con l'Ispettrice nazionale.