Art. 1011 Distintivi di grado e di servizio 1. L'ispettrice nazionale, le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e vice-ispettrici, portano un distintivo del grado conforme a un modello stabilito dalla presidenza nazionale. 2. Tutte le infermiere volontarie portano un distintivo costituito da una medaglia d'argento con il nastrino bianco filettato di rosso e il nome dell'infermiera volontaria inciso sul verso della medaglia insieme con il diploma. 3. Le infermiere di grado superiore appongono al nastro della medaglia o sul nastrino una speciale fascetta con la dizione: «infermiera di grado superiore». 4. Le infermiere volontarie che hanno prestato regolare servizio per i periodi stabiliti nel regolamento durante venticinque anni di inscrizione hanno diritto al conferimento della croce di anzianita' della Croce rossa italiana.