Art. 1011 
 
                  Distintivi di grado e di servizio 
 
1.  L'ispettrice  nazionale,   le   vice-ispettrici   nazionali,   la
segretaria generale dell'ispettorato,  le  ispettrici  di  centro  di
mobilitazione, le ispettrici di comitato e  vice-ispettrici,  portano
un distintivo  del  grado  conforme  a  un  modello  stabilito  dalla
presidenza nazionale. 
2. Tutte le infermiere volontarie portano un distintivo costituito da
una medaglia d'argento con il nastrino bianco filettato di rosso e il
nome dell'infermiera  volontaria  inciso  sul  verso  della  medaglia
insieme con il diploma. 
3. Le  infermiere  di  grado  superiore  appongono  al  nastro  della
medaglia o  sul  nastrino  una  speciale  fascetta  con  la  dizione:
«infermiera di grado superiore». 
4. Le infermiere volontarie che hanno prestato regolare servizio  per
i periodi stabiliti  nel  regolamento  durante  venticinque  anni  di
inscrizione hanno diritto al conferimento della croce  di  anzianita'
della Croce rossa italiana.