Articolo 124 
                  Pubblicazione delle deliberazioni 
 
  1. Tutte  le  deliberazioni  del  comune  e  della  provincia  sono
pubblicate  mediante  affissione  all'albo   pretorio,   nella   sede
dell'ente,  per  quindici  giorni   consecutivi,   salvo   specifiche
disposizioni di legge. 
  2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali  sono  pubblicate
mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede  l'ente,
per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.