Articolo 128
                   Comitato regionale di controllo

1.  Per  l'esercizio  del controllo di legittimita' e' istituito, con
decreto  del presidente della giunta regionale, il comitato regionale
di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2.  Sono  disciplinate  con legge regionale l'elezione, a maggioranza
qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui
all'articolo  130,  comma  1,  lettera  a)  e comma 2 prima parte, la
tempestiva  sostituzione  degli  stessi in caso di morte, dimissioni,
decadenza  per  reiterate  assenze  ingiustificate o incompatibilita'
sopravvenuta, nonche' per la supplenza del presidente.

3.  La  legge  regionale  puo', articolare il comitato in sezioni per
territorio   o   per  materia,  salvaguardando  con  forme  opportune
l'unitarieta'  di indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione
con  gli  uffici  del comitato, cura la pubblicazione periodica delle
principali  decisioni  del  comitato  regionale  di  controllo con le
relative motivazioni di riferimento.

4.  Le  pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo
sono provvedimenti definitivi.

5.   I   componenti   dei   comitati   regionali  di  controllo  sono
personalmente  e  solidalmente  responsabili nei confronti degli enti
locali  per  i  danni  a  questi  arrecati  con  dolo  o  colpa grave
nell'esercizio delle loro funzioni.