Articolo 131
                 Incompatibilita' ed ineleggibilita'

1.  Non  possono  essere  eletti e non possono far parte dei comitati
regionali di controllo:

a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
b)i consiglieri e gli assessori regionali;
c) gli  amministratori  di  enti  locali  o  di altri enti soggetti a
   controllo  del comitato, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali
   cariche   nell'anno  precedente  alla  costituzione  del  medesimo
   comitato;
d) coloro  che  si  trovano  nelle condizioni di ineleggibilita' alle
   cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati
   e dei funzionari dello Stato;
e) i  dipendenti  ed  i  contabili  della regione e degli enti locali
   sottoposti  al  controllo  del  comitato  nonche' i dipendenti dei
   partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;
f) i  componenti  di  altro  comitato  regionale di controllo o delle
   sezioni di esso;
g) coloro  che  prestano  attivita' di consulenza o di collaborazione
   presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a
   livello  provinciale,  regionale  o  nazionale, nonche' coloro che
   abbiano   ricoperto   tali  incarichi  nell'anno  precedente  alla
   costituzione del comitato.