Articolo 133
         Modalita' del controllo preventivo di legittimita'

1.   Il   controllo   di  legittimita'  comporta  la  verifica  della
conformita'  dell'atto  alle  norme  vigenti ed alle norme statutarie
specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto
riguarda  la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa
ogni   diversa   valutazione   dell'interesse   pubblico  perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il
controllo  di legittimita' comprende la coerenza interna degli atti e
la  corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni,
nonche' con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

2.  Il  comitato  regionale  di  controllo,  entro dieci giorni dalla
ricezione  degli atti di cui all'articolo 126, comma 1, puo' disporre
l'audizione   dei   rappresentanti   dell'ente   deliberante  o  puo'
richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del
controllo  viene  sospeso  e  riprende  a  decorrere dalla data della
trasmissione  dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione
dei rappresentanti.

3. Il comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da
apportare  alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito
ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

4.  Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine
di  cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione
del  rendiconto  della  gestione  da parte del comitato di controllo,
questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione
del conto stesso.

5.   Non  puo'  essere  riesaminato  il  provvedimento  sottoposto  a
controllo  nel  caso  di  annullamento in sede giurisdizionale di una
decisione negativa di controllo.