Articolo 134
                  Esecutivita' delle deliberazioni

1.  La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimita'
deve  essere  trasmessa  a  pena  di decadenza entro il quinto giorno
successivo  all'adozione.  Essa  diventa esecutiva se entro 30 giorni
dalla  trasmissione  della  stessa il comitato regionale di controllo
non  trasmetta  all'ente  interessato  un  provvedimento  motivato di
annullamento.  Le  deliberazioni diventano comunque esecutive qualora
prima  del  decorso  dello  stesso  termine  il comitato regionale di
controllo   dia   comunicazione  di  non  aver  riscontrato  vizi  di
legittimita'.

2.  Nel  caso  delle  deliberazioni soggette a controllo eventuale la
richiesta  di  controllo  sospende  l'esecutivita'  delle stesse fino
all'avvenuto esito del controllo.

3.  Le  deliberazioni  non  soggette  a  controllo  necessario  o non
sottoposte  a  controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo
giorno dalla loro pubblicazione.

4.  Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta
possono  essere  dichiarate  immediatamente  eseguibili  con  il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.