Articolo 138
                     Annullamento straordinario

1.  In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge
23   agosto   1988,   n.   400,  il  Governo,  a  tutela  dell'unita'
dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno,   ha   facolta',  in  qualunque  tempo,  di  annullare,
d'ufficio  o  su  denunzia,  sentito  il Consiglio di Stato, gli atti
degli enti locali viziati da illegittimita'.