Articolo 140
                            Norma finale

1.  Le  disposizioni  del presente capo si applicano anche agli altri
enti  di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti
locali,  con  esclusione  di  quelli  che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto,
dei  consorzi  per  la  gestione  dei  servizi  sociali, intendendosi
sostituiti  alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i
corrispondenti organi di governo.