Art. 102
                     (Procedure di annotazione)

   1.  Le  annotazioni  disposte per legge od ordinate dall'autorita'
giudiziaria   si   eseguono  per  l'atto  al  quale  si  riferiscono,
registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza
altra  formalita'  dall'ufficiale  dello stato civile di ufficio o su
istanza di parte.
   2.   Le   annotazioni   che  sono  eseguite  in  base  ad  atti  o
provvedimenti  dei  quali  e' anche prescritta la registrazione negli
archivi  di  cui  all'articolo 10 devono essere precedute dalla detta
registrazione.
   3.  In  ogni  caso  nelle  annotazioni  occorre  indicare,  per la
registrazione  negli  archivi  di  cui  all'articolo  10, l'atto o il
provvedimento in base al quale esse sono eseguite.
   4.  Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello
stato civile.
   5.  Le  annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su
quelli  trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha
eseguite.  In  caso  di  piu' trascrizioni, l'annotazione si effettua
soltanto sull'ultimo atto trascritto.