Art. 86.
        Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903,
                        articolo 3, comma 2;
             legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9;
        legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)

  1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
    a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
    b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
  2.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
    a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
    b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e
b),  dell'articolo  5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903;
    c)  la  lettera  n)  del  comma  3  dell'articolo 31 e l'articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole "e gli
articoli  6  e  7  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano
anche  agli  affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma
dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
    d)  il  comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41;
    e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
    f)  l'articolo  13  della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come
modificato  dall'articolo  3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
    g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
    h)  l'articolo  8  del  decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;
    i)  il  comma  1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
    j)  i  commi  1  e  3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503;
    k)  i  commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;
    l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre
1994, n. 566;
    m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    n)  l'articolo  2  del  decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564;
    o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
    p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468;
    q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come
    modificato  dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n.
    144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    s)  i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5
del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
    t)  il  comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 e
l'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto
dalla  lettera  dd)  dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli
articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
  3.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
    a)  gli  articoli  1,  11  e  22 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.