ART. 46 (L)
      (Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti)

     1.  Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di
  viaggio,  per  andata  e  ritorno,  pari al prezzo del biglietto di
  seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo
  della classe economica, se autorizzato dall'autorita' giudiziaria.
     2.  Se  tali  servizi  non  esistono, il rimborso delle spese di
  viaggio  e'  riferito  alla localita' piu' vicina per cui esiste il
  servizio di linea.
     3.  Spetta, inoltre, l'indennita' di euro 0,72 per ogni giornata
  impiegata  per  il  viaggio,  e  l'indennita' di euro 1,29 per ogni
  giornata  di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima e' dovuta
  solo  se  i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria
  residenza  almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di
  ritorno.