ART. 47 (L)
 (Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)

     1.  Nessuna  indennita'  spetta  al  testimone minore degli anni
  quattordici.
     2.  Il  rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e
  46  spettano  agli  accompagnatori  di  testimoni minori degli anni
  quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge
  5  febbraio  1992,  n.  104,  sempre  che  essi  stessi  non  siano
  testimoni.
 
          Nota all'art. 47:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della legge n.
          104/1992  (Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione
          sociale  e i diritti delle persone handicappate) pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   17 febbraio   1992,  n.  39,
          supplemento ordinario:
              "Art.  3.  (Soggetti  aventi  diritto). - 1. E' persona
          handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa  di  difficolta'  di apprendimento, di relazione o di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.
              2.  La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
          stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
          consistenza  della  minorazione, alla capacita' complessiva
          individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
          riabilitative.
              3.  Qualora  la  minorazione,  singola o plurima, abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di gravita'.
              Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
          priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi
          pubblici.
              4.  La presente legge si applica anche agli stranieri e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora  nel  territorio  nazionale. Le relative prestazioni
          sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".
          Nota all'art. 50
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 17, commi 3 e 4,
          della legge n. 400/1988:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".