ART. 48 (L)
                    (Testimoni dipendenti pubblici)

     1.  Ai  dipendenti  pubblici,  chiamati come testimoni per fatti
  inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennita' di
  cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza
  dell'ordinario     trattamento     di     missione,     corrisposta
  dall'amministrazione di appartenenza.