Art. 58. 
                       Durata dei procedimenti 
  1. I procedimenti amministrativi relativi alle  unita'  da  diporto
devono essere portati a termine entro  venti  giorni  dalla  data  di
presentazione della documentazione prescritta. 
  2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di
rilascio del certificato limitato di radiotelefonista  per  l'uso  di
apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di  stazza  lorda
inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a
60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro  per  le
poste e le telecomunicazioni in data  21  novembre  1956,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  in  data  23
febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto
certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo  di  unita'
da diporto. 
 
          Note all'art. 58.
              - Il  testo  dell'art.  2-bis  del decreto ministeriale
          21 novembre  1956  (Nuove  norme  per  il conseguimento del
          certificato  limitato  di  radiotelefonista per il naviglio
          minore  -  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio
          1957, n. 50) e' il seguente:
              «Art.  2-bis (Conseguimento del certificato limitato di
          radiotelefonista  senza  il sostenimento dell'esame). - Per
          l'uso  degli  apparati  radiotelefonici  installati a bordo
          delle  navi  di stazza lorda inferiore alle 150 T., purche'
          la  potenza  dell'apparato  non  superi i 50 Watts o non si
          tratti di impianto radiotelefonico rispondente ai requisiti
          prescritti   dalla  Sezione XII  del  decreto  ministeriale
          22 novembre    1954,    il    certificato    limitato    di
          radiotelefonista  di  cui  all'art.  1 del presente decreto
          puo'   essere   conseguito   anche  senza  il  sostenimento
          dell'esame  di cui all'art. 2, purche' l'aspirante dichiari
          di  possedere  le  conoscenze,  pratiche  e  generali, e le
          attitudini  richieste  dal Regolamento internazionale delle
          radiocomunicazioni  il  cui  contenuto  e'  riprodotto  per
          estratto nell'allegato 1 del presente decreto.
              Nella    domanda    l'interessato    dovra',   inoltre,
          dichiarare:
                1) i  propri  dati  anagrafici,  di  sapere leggere e
          scrivere,  di  avere  buona  condotta e di essere cittadino
          italiano;
                2) di  essere  a conoscenza del fatto che nel caso di
          dichiarazioni  non  conformi  al  vero  il  certificato  di
          radiotelefonista gli verra' ritirato.
              La  domanda  dell'interessato dovra' essere vistata dal
          concessionario del servizio rtf di bordo.
              Il Ministero P.T. si riserva la facolta' di ritirare il
          certificato  di  cui  trattasi nel caso che venga accertato
          che  l'operatore  abbia  fatto un uso indebito o, comunque,
          irregolare della stazione radiotelefonica.».