Art. 58. Durata dei procedimenti 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta. 2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unita' da diporto.
Note all'art. 58. - Il testo dell'art. 2-bis del decreto ministeriale 21 novembre 1956 (Nuove norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1957, n. 50) e' il seguente: «Art. 2-bis (Conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista senza il sostenimento dell'esame). - Per l'uso degli apparati radiotelefonici installati a bordo delle navi di stazza lorda inferiore alle 150 T., purche' la potenza dell'apparato non superi i 50 Watts o non si tratti di impianto radiotelefonico rispondente ai requisiti prescritti dalla Sezione XII del decreto ministeriale 22 novembre 1954, il certificato limitato di radiotelefonista di cui all'art. 1 del presente decreto puo' essere conseguito anche senza il sostenimento dell'esame di cui all'art. 2, purche' l'aspirante dichiari di possedere le conoscenze, pratiche e generali, e le attitudini richieste dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni il cui contenuto e' riprodotto per estratto nell'allegato 1 del presente decreto. Nella domanda l'interessato dovra', inoltre, dichiarare: 1) i propri dati anagrafici, di sapere leggere e scrivere, di avere buona condotta e di essere cittadino italiano; 2) di essere a conoscenza del fatto che nel caso di dichiarazioni non conformi al vero il certificato di radiotelefonista gli verra' ritirato. La domanda dell'interessato dovra' essere vistata dal concessionario del servizio rtf di bordo. Il Ministero P.T. si riserva la facolta' di ritirare il certificato di cui trattasi nel caso che venga accertato che l'operatore abbia fatto un uso indebito o, comunque, irregolare della stazione radiotelefonica.».