Art. 60. 
                  Denuncia di evento straordinario 
  1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta  in  porto  si
sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto  o
alle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farne
denuncia  all'autorita'  marittima  o  consolare  entro  tre   giorni
dall'arrivo in porto con le modalita'  di  cui  all'articolo  38  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica  di
persone, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore. 
  3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia  il  caso,  ad
investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause. 
 
          Nota all'art. 60.
              - Il  testo  dell'art.  38  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          di   documentazione   amministrativa   -   pubblicato   nel
          Supplemento   Ordinario   n.  30  alla  Gazzetta  Ufficiale
          20 febbraio 2001, n. 42) e' il seguente:
              «Art.  38 (Modalita'  di  invio  e sottoscrizione delle
          istanze). - 1. Tutte  le  istanze  e  le  dichiarazioni  da
          presentare  alla  pubblica  amministrazione  o ai gestori o
          esercenti  di pubblici servizi possono essere inviate anche
          per fax e via telematica.
              2. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica sono valide:
                a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata
          su   di   un  certificato  qualificato,  rilasciato  da  un
          certificatore   accreditato,   e   generata   mediante   un
          dispositivo per la creazione di una firma sicura;
                b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi.
              3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta'  da  produrre  agli organi della amministrazione
          pubblica  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
          sottoscritte  dall'interessato  in  presenza del dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica  non  autenticata  di un documento di identita'
          del  sottoscrittore.  La copia fotostatica del documento e'
          inserita  nel  fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
          del  documento  di identita' possono essere inviate per via
          telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
          pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
          dal  regolamento  di  cui  all'art. 15, comma 2 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.».