Art. 61.
       Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
  1.  In  caso  di  sinistro  concernente in modo esclusivo unita' da
diporto  non  adibite  ad  uso  commerciale, ove dal fatto non derivi
l'apertura  di  un  procedimento  penale,  l'inchiesta formale di cui
all'articolo 579 del codice della navigazione e' disposta soltanto ad
istanza degli interessati.
 
          Nota all'art. 61.
              - Il  testo  dell'art. 579 del codice della navigazione
          e' il seguente:
              «579. (Inchiesta  formale). - L'inchiesta formale sulle
          cause  e sulle responsabilita' del sinistro e' disposta dal
          direttore  marittimo o dall'autorita' consolare competenti,
          ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali
          che  li  rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se
          dal   processo   verbale   di   inchiesta   sommaria  o  da
          informazioni  attendibili  risulta che il fatto puo' essere
          avvenuto per dolo o per colpa.
              Se  l'autorita'  competente  ritiene  di  non  disporre
          d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in
          calce  al  processo  verbale  di  inchiesta  sommaria,  che
          trasmette al ministro per le comunicazioni.
              L'inchiesta  formale  puo'  essere disposta anche se il
          sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
              L'inchiesta formale e' sempre disposta per accertare le
          cause e le circostanze per cui un sinistro si e' verificato
          quando  interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese
          quelle  di  bandiera  comunitaria,  in  acque soggette alla
          sovranita'   italiana,   con  l'obiettivo  di  un  costante
          miglioramento   delle   condizioni  di  sicurezza,  per  la
          salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  e dell'ambiente
          marino.».