Art. 62.
      Iscrizione di unita' da diporto destinate esclusivamente
                alla navigazione nelle acque interne
  1.  I  proprietari  di  imbarcazioni  da  diporto  non  iscritte  o
cancellate  dai  registri  delle  imbarcazioni  da  diporto in quanto
destinate   alla   sola   navigazione  nelle  acque  interne,  devono
provvedere  all'iscrizione  delle proprie unita' entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente codice. A tal fine,
qualora  l'interessato  non  sia  in  possesso  di  uno dei titoli di
proprieta',  puo'  essere presentata una dichiarazione sostitutiva di
atto  notorio  con  sottoscrizione  autenticata dal notaio o da altro
pubblico  ufficiale a cio' autorizzato, comprensiva dell'attestazione
che l'unita' ha navigato esclusivamente in acque interne.
  2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1
la  documentazione  tecnica puo' essere sostituita da un'attestazione
di   idoneita'   rilasciata  da  un  organismo  notificato  ai  sensi
dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto  1998,  n.  314,  qualora  l'unita'  sia  stata  immessa  in
commercio  o  messa  in  servizio in uno degli Stati membri dell'area
economica europea prima del 16 giugno 1998.
  3.  Le  imbarcazioni  da diporto di cui al comma 1, gia' iscritte e
cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere
nuovamente  iscritte  presso  lo  stesso  ufficio  sulla  base  della
documentazione  di  proprieta'  e  tecnica  agli  atti  del  predetto
ufficio.   L'ufficio   di   iscrizione   puo'   disporre,   a   spese
dell'interessato,  una visita di ricognizione dell'unita' da parte di
un  organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
 
          Note all'art. 62.
              - Per  il  decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 si
          veda la nota all'art. 15.