Art. 63. 
                  Tariffe per prestazioni e servizi 
  1. Alle procedure relative all'attestazione  di  conformita'  delle
unita' da diporto e dei loro componenti e a quelle  finalizzate  alla
designazione degli organismi abilitati ad attestare  la  conformita',
alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione  dei
controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
  2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli  previsti  dal
comma 1, da richiedere agli organi competenti, gli  interessati  sono
tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella
A contenuta nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali  previsti
dalla tabella D allegata al decreto-legge 31  luglio  1954,  n.  533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,
come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6  agosto  1991,  n.  255.
Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della  tabella
3 allegata  alla  legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  e  successive
modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai  servizi
diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
gli importi dei diritti e  dei  compensi  di  cui  al  comma  2  sono
aggiornati ogni  due  anni  in  misura  pari  all'intera  variazione,
accertata dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai ed impiegati, media  nazionale,  verificatasi  nei
due anni precedenti. 
  4. Gli introiti derivanti dai diritti  e  compensi  previsti  nella
tabella A contenuta nell'allegato XVI,  affluiscono  ad  un  apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per essere riassegnati, fino al  limite  del  venticinque  per
cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad  un
fondo istituito  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per interventi  da  definire,  nei  limiti  delle  predette
risorse,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 63.
              - Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52,  (Disposizioni  per l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge   comunitaria   1994  -  pubblicata  nel  Supplemento
          Ordinario  n.  24 alla Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996,
          n. 34) e' il seguente:
              «Art.  47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure    di   certificazione   e/o   attestazione   per
          l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
          comunitaria,  sono  a  carico  del  fabbricante  o  del suo
          rappresentante stabilito nell'Unione europea.
              2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi
          ad  effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico
          dei  richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli
          sugli  organismi  autorizzati  sono  a  carico di tutti gli
          organismi   autorizzati   per  la  medesima  tipologia  dei
          prodotti.  I  controlli  possono  avvenire  anche  mediante
          l'esame a campione dei prodotti certificati.
              3. I  proventi  derivanti  dalle  attivita'  di  cui al
          comma 1,   se  effettuate  da  organi  dell'amministrazione
          centrale  o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
          al  comma 2,  sono  versati  all'entrata del bilancio dello
          Stato  per  essere successivamente riassegnati, con decreto
          del  Ministro  del  tesoro,  agli  stati  di previsione dei
          Ministeri    interessati    sui   capitoli   destinati   al
          funzionamento  dei  servizi  preposti,  per  lo svolgimento
          delle   attivita'   di   cui   ai   citati   commi   e  per
          l'effettuazione  dei  controlli  successivi sul mercato che
          possono   essere   effettuati  dalle  autorita'  competenti
          mediante  l'acquisizione  temporanea  a titolo gratuito dei
          prodotti   presso   i   produttori,  i  distributori  ed  i
          rivenditori.
              4. Con  uno  o piu' decreti dei Ministri competenti per
          materia,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per  le  attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
          attivita'  di  cui  al  comma 1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui  al  comma 2.  Con  gli  stessi  decreti  sono altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in    base    alla    vigente   normativa,   al   personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la  successiva  eventuale restituzione dei prodotti ai fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente.  L'effettuazione  dei  controlli  dei prodotti sul
          mercato,  come  disciplinati  dal  presente comma, non deve
          comportare  ulteriori  oneri  a  carico  del bilancio dello
          Stato.
              5. Con  l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
          presente    articolo,   sono   abrogate   le   disposizioni
          incompatibili    emanate   in   attuazione   di   direttive
          comunitarie in materia di certificazione.
              6. In  sede di prima applicazione, il decreto di cui al
          comma  e'  emanato  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
          entrata in vigore della presente legge.».
              Il  testo  vigente  della  tabella D  del decreto legge
          31 luglio  1954,  n.  533  (Disciplina relativa ai diritti,
          compensi     e    proventi    percepiti    dal    personale
          dell'amministrazione   dello   Stato   -  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1954, n. 173), convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  26 settembre  1954,  n.  869
          (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 1954, n.
          224)  come  sostituita  dall'allegato 1 alla legge 6 agosto
          1991,  n.  255: (Potenziamento degli organici del personale
          militare  delle  capitanerie  di  porto  - pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1991, n. 190) e' il seguente:
                                                           «Tabella D
           TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
               (Personale delle Capitanerie di porto)
=====================================================================
         Oggetto          |Tariffe (Lire)|        Annotazioni
=====================================================================
                          |              |Riduzione del 50 per cento
                          |              |per le navi inferiori alle
                          |              |250 tonnellate di stazza
                          |              |lorda; aumento del 100 per
                          |              |cento per le navi di
                          |              |qualsiasi stazza adibite al
                          |              |trasporto di prodotti
                          |              |petroliferie di merci
                          |              |pericolose alla rinfusa;
                          |              |esclusione delle navi di
1. Ammissione a pratica di|              |linea che effettuano piu'
navi e iscrizione di navi,|              |di una corsa giornaliera e
unita' da pesca e da      |              |di quelle da pesca, il cui
diporto compresi i        |              |importo e' ridotto a lire
passaggi di proprieta'....|       120.000|10.000.
---------------------------------------------------------------------
                          |              |Riduzione del 50 per cento
                          |              |per le navi inferiori alle
                          |              |250 tonnellate di stazza
                          |              |lorda; aumento del 100 per
2. Visite di sicurezza, di|              |cento per le navi di
idoneita' e               |              |qualsiasi stazza adibite al
tecnico-sanitarie         |              |trasporto di prodotti
(comprese le unita' da    |              |petroliferi e di merci
diporto)                  |       100.000|pericolose alla rinfusa.
---------------------------------------------------------------------
3. Inchieste per sinistri |              |
marittimi, svolte ad      |              |
istanza degli interessati |       250.000|
---------------------------------------------------------------------
4. Scritturazione di atti |              |
contrattuali originali e  |              |
di copie ed estratti degli|              |Il compenso spetta per ogni
atti stessi               |           500|pagina.

              -  La  legge  1° dicembre  1986, n. 870 (Misure urgenti
          straordinarie  per i servizi della Direzione generale della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione del
          Ministero  dei  trasporti)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.