Art. 63. Tariffe per prestazioni e servizi 1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' delle unita' da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. 4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 63. - Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 - pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34) e' il seguente: «Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione. 6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». Il testo vigente della tabella D del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533 (Disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'amministrazione dello Stato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1954, n. 173), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 1954, n. 224) come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255: (Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1991, n. 190) e' il seguente: «Tabella D TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE (Personale delle Capitanerie di porto) ===================================================================== Oggetto |Tariffe (Lire)| Annotazioni ===================================================================== | |Riduzione del 50 per cento | |per le navi inferiori alle | |250 tonnellate di stazza | |lorda; aumento del 100 per | |cento per le navi di | |qualsiasi stazza adibite al | |trasporto di prodotti | |petroliferie di merci | |pericolose alla rinfusa; | |esclusione delle navi di 1. Ammissione a pratica di| |linea che effettuano piu' navi e iscrizione di navi,| |di una corsa giornaliera e unita' da pesca e da | |di quelle da pesca, il cui diporto compresi i | |importo e' ridotto a lire passaggi di proprieta'....| 120.000|10.000. --------------------------------------------------------------------- | |Riduzione del 50 per cento | |per le navi inferiori alle | |250 tonnellate di stazza | |lorda; aumento del 100 per 2. Visite di sicurezza, di| |cento per le navi di idoneita' e | |qualsiasi stazza adibite al tecnico-sanitarie | |trasporto di prodotti (comprese le unita' da | |petroliferi e di merci diporto) | 100.000|pericolose alla rinfusa. --------------------------------------------------------------------- 3. Inchieste per sinistri | | marittimi, svolte ad | | istanza degli interessati | 250.000| --------------------------------------------------------------------- 4. Scritturazione di atti | | contrattuali originali e | | di copie ed estratti degli| |Il compenso spetta per ogni atti stessi | 500|pagina. - La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.