Art. 64. 
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento  delle  patenti
                              nautiche 
  1. L'ammissione agli  esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche e' subordinata al pagamento di  un  diritto  commisurato  al
costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione  delle  relative
procedure. 
  2. L'ammontare del predetto diritto e'  stabilito  annualmente  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.