Art. 65. 
                      Regolamento di attuazione 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto
con le amministrazioni interessate, adotta,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,  un
decreto ministeriale al fine  di  disciplinare,  secondo  criteri  di
semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi,  le  materie   di
seguito indicate: 
    a)  modalita'  di  iscrizione  nei  registri  delle  navi,  delle
imbarcazioni da  diporto  e  delle  imbarcazioni  autocostruite,  ivi
compresa la disciplina relativa  alla  iscrizione  provvisoria  delle
imbarcazioni e delle navi da diporto; 
    b)  procedure  relative  al  trasferimento   ad   altro   ufficio
dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita'  relative  alla
cancellazione dai registri delle unita' da diporto; 
    c) disciplina relativa ai  casi  di  perdita  di  possesso  delle
unita' da diporto; 
    d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle
imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio  della
licenza provvisoria alle navi da diporto; 
    e)  disciplina   del   regime   amministrativo   degli   apparati
ricetrasmittenti di bordo; 
    f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il  comando,  la
condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa
l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
conseguimento della patente nautica, in particolare  per  le  persone
disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado  di
consentire, in caso di caduta  in  mare,  oltre  alla  individuazione
della persona, la disattivazione del pilota  automatico  e  l'arresto
dei motori; 
    g) sicurezza della navigazione e delle  unita'  da  diporto,  ivi
comprese quelle impiegate in attivita'  di  noleggio  o  come  unita'
appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; 
    h) individuazione, in base alle esigenze del  territorio  su  cui
operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri
di iscrizione,  degli  uffici  provinciali  del  Dipartimento  per  i
trasporti terrestri e per i  sistemi  informativi  e  statistici  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a  tenere
i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto; 
    i) normativa tecnica per  i  motori  a  doppia  alimentazione,  a
benzina ed a gas di petrolio liquido; 
    l)   disciplina   relativa    alla    procedura    di    rilascio
dell'autorizzazione  alla  navigazione  temporanea  e  condizioni  di
sicurezza da osservare durante la predetta navigazione; 
    m) organizzazione dello sportello telematico del diportista. 
  2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1  si
applicano le disposizioni regolamentari vigenti. 
 
          Nota all'art. 65, comma 1:
              Per  la  legge  23 agosto  1988, n. 400 si veda la nota
          all'art. 26.