Art. 135. Raccolta e controllo del sangue e del plasma umani 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di recepimento della direttiva 2002/98/CE del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE. 2. I provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo n. 191 del 2005 devono prevedere, per la raccolta e il controllo del sangue umano e dei suoi componenti destinati alla produzione di emoderivati, requisiti e criteri equivalenti a quelli previsti per il sangue e gli emocomponenti destinati alla trasfusione; la valutazione di tale equivalenza deve, peraltro, tener conto delle garanzie che possono essere ottenute attraverso i processi di produzione degli emoderivati.
Note all'art. 135: - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, reca: «Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.». - La direttiva 2002/98/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 febbraio 2003 NL n. 33. - Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, vedi note alle premesse. - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse. Nota all'art. 147 - L'art. 443 del Codice penale cosi' recita: «Art. 443 (Commercio o somministrazione di medicinali guasti). - «Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.».