Art. 137.
                 Resoconti dei controlli di analisi

  1.  L'AIFA puo' esigere dai produttori di medicinali immunologici o
di  medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani la trasmissione
di copia di tutti i resoconti di controllo sottoscritti dalla persona
qualificata, conformemente all'articolo 52, comma 8.