Art. 46 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1.  E'  definita  assistenza  tributaria  la   predisposizione   su
richiesta e nell'interesse del cliente di  atti  e  documenti  aventi
rilevanza  tributaria  sulla  base  dei  dati  e   delle   analitiche
informazioni trasmesse dal cliente, che  non  richiedano  particolare
elaborazione. 
  2. E' definito  rappresentanza  tributaria  l'intervento  personale
quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari,  presso  le
commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede,  in  relazione  a
verifiche fiscali. 
  3. E' definita consulenza tributaria la  consulenza,  in  qualsiasi
materia tributaria, di carattere generale o  specifico,  prestata  in
sede di analisi della  legislazione,  della  giurisprudenza  e  delle
interpretazioni dottrinarie  e  dell'amministrazione  finanziaria  di
problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed  in  sede  di
scelta dei comportamenti e delle difese piu' opportuni  in  relazione
alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa. 
  4. Per l'assistenza tributaria al professionista competono, in  via
cumulativa,   onorari   specifici   e   graduali,   come    precisati
nell'articolo 47. 
  5. Per la rappresentanza  tributaria  al  professionista  competono
onorari graduali, come precisati nell'articolo 48. 
  6. La disposizione dell'articolo 23, in materia  di  autenticazione
di firme, non si applica alla autenticazione delle firme sui  mandati
di rappresentanza tributaria. 
  7. Per la  consulenza  tributaria  al  professionista,  oltre  agli
onorari graduali di cui all'articolo 26, competono onorari specifici,
come precisati nell'articolo 49. 
  8.  Sia  gli  onorari  per   l'assistenza   sia   quelli   per   la
rappresentanza tributaria sono cumulabili  con  gli  onorari  per  la
consulenza tributaria e con ogni  altro  onorario  spettante  per  le
altre eventuali diverse prestazioni.