Art. 46 Disposizioni generali 1. E' definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione. 2. E' definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede, in relazione a verifiche fiscali. 3. E' definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese piu' opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa. 4. Per l'assistenza tributaria al professionista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell'articolo 47. 5. Per la rappresentanza tributaria al professionista competono onorari graduali, come precisati nell'articolo 48. 6. La disposizione dell'articolo 23, in materia di autenticazione di firme, non si applica alla autenticazione delle firme sui mandati di rappresentanza tributaria. 7. Per la consulenza tributaria al professionista, oltre agli onorari graduali di cui all'articolo 26, competono onorari specifici, come precisati nell'articolo 49. 8. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.